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Vecchio 30-01-08, 21:26   #122
Kop
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(Parte 2)

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Indipendentemente dal carattere innovativo della norma del nuovo art. 12 del cit. art. 252 – che è sufficientemente dimostrato dall’espressa previsione di una data futura, quella del 1 gennaio 2008, per la sua entrata in vigore – non può negarsi che essa sia andata a sanzionare una condotta comunque oggettivamente antisportiva.
Non può infatti revocarsi in dubbio che la condotta posta in essere dalla Subaru, sebbene fino a oggi non espressamente proibita dal regolamento e perciò da molti ritenuta lecita (sintomatica, in proposito, risulta l’opinione del Sig. Togni, di cui si è già detto), alterando non solo la condizione del veicolo durante la gara, ma altresì lo stato della strada dietro di esso su cui dovranno correre poi gli ulteriori concorrenti, sia stata quantomeno irriguardosa nei confronti di questi ultimi e perciò, in ultima analisi, sportivamente scorretta. La mera scorrettezza sportiva – categoria ben più ampia di quanto espressamente contemplato e tassativamente vietato da specifiche disposizioni regolamentari – non è sanzionabile ai sensi dell’art. 162 del R.N.S. (che contempla solo la “inosservanza dei regolamenti” e la “violazione del regolamento antidoping”), ma per espressa previsione del
successivo art. 163 consente egualmente l’irrogazione della minima sanzione disciplinare consistente nell’ammonizione.
Quest’ultima, infatti, può essere inflitta, oltre che “per comportamento non
regolamentare” – ai sensi della lett. A), prima alinea, del cit. art. 162 – anche “per comportamento … antisportivo o irriguardoso”.
Tale va qualificato quello posto in essere dalla Subaru mediante l’inserzione di ghiaccio a saturazione della presa d’aria dell’intercooler, altresì provocandone la copiosa caduta sulla strada in pozzanghere miste di acqua e ghiaccio.
La minima sanzione irrogata appare compatibile con il ragionevole dubbio che il concorrente sanzionato potesse aver avuto, circa la piena liceità della condotta posta in essere; dubbio che viene però meno – indipendentemente dall’entrata in vigore della nuova previsione dal 1 gennaio 2008 – per effetto della presente decisione. Sicché all’ammonizione va accompagnato l’avvertimento di non ricadere in fatti illeciti della stessa specie, ai sensi dello stesso art. 163.
In conclusione, il Collegio – in parziale accoglimento del gravame – stima equo applicare all’appellata la sanzione dell’ammonizione con diffida.
Va conseguentemente ordinata la restituzione della cauzione all’appellante.


P.Q.M.

il Tribunale nazionale d’appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto, in riforma della decisione dei Commissari sportivi, applica alla Subaru Italia s.p.a. la sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida;
ordina la restituzione della cauzione all’appellante;
manda alla C.S.A.I. per l’adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il 21 Novembre 2007.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.
(dr. Renato TERESI)
L’ESTENSORE
(Con. Ermanno de FRANCISCO)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il _____________
Il Segretario del T.N.A.
(dr. Salvatore ZEDDE)

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http://www.csai.aci.it/csaiCms/Virtu...=10783&rif=DOC
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