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a) Discussioni sportive sui rally Gruppo di discussione sul rally e sulle sue problematiche

 
 
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Vecchio 30-01-08, 21:23   #16
Kop
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Allora... com'è andata a finire??

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SENTENZA n° 52/07
IL TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
composto da :

Renato Teresi Presidente
Claudio Zucchelli Componente
Ermanno de Francisco Componente
Giovanni Castagna Componente
Avv. Francesco De Beaumont Componente
Avv. Sergio Lio Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello n. 27/07, promosso dalla Rallyart Italia s.r.l., concorrente, avverso la decisione n. 2 del Collegio dei Commissari Sportivi nella gara “Rally del Friuli e delle Alpi Orientali” del 1 settembre 2007.

FATTO

Espone l’appellante di aver presentato – in esito alla gara indicata in epigrafe, cui aveva partecipato come concorrente n. 3 – un dettagliato reclamo nei confronti del concorrente n. 8 (Subaru Italia s.p.a), assumendo che il relativo equipaggio, nei pressi della prova speciale n. 12, avesse illecitamente introdotto una notevole quantità di ghiaccio nella feritoia del dispositivo di raffreddamento dell’intercooler, provocandone l’occlusione
nonché la parziale ricaduta di acqua sull’asfalto quale effetto dello scioglimento del ghiaccio tritato, e deducendo che in tal modo sarebbe stata operata un’alterazione non consentita delle prestazioni del veicolo della Subaru.
Il reclamo veniva tuttavia respinto dal Collegio dei Commissari Sportivi, per
“mancanza di prove ufficiali del fatto”.
Avverso siffatta decisione reiettiva è stato proposto l’odierno appello, supportato anche da ulteriori elementi di fatto e nuova documentazione fotografica; viene perciò chiesto l’accoglimento del gravame, con i conseguenti provvedimenti sanzionatori del concorrente appellato anche quanto alla classifica di gara.
Nel giudizio si è costituita la Subaru Italia s.p.a., la quale ha sollevato una serie di eccezioni sia in rito sia in merito.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed è stato sentito da questo T.N.A., quale testimone di quanto occorso, il Sig. Gian Giacomo Togni, giudice di fatto nella gara in contestazione.
Quindi il Tribunale ha riservato di pronunciare la presente sentenza.

DIRITTO

1. – L’odierno appello è ritualmente ammissibile in quanto accompagnato dal
prescritto deposito cauzionale, ed altresì essendo state tempestivamente proposte le motivazioni a sostegno del gravame.
2. – Infondate, invece, si appalesano le eccezioni di rito proposte dall’appellata.
Ciò è a dirsi, in particolare, quanto alla dedotta insussistenza di poteri in capo al soggetto che ebbe a presentare l’originario reclamo – disatteso in sede di gara e qui riproposto – stante che, viceversa:
1) il reclamo è firmato “as for delegation” per la Rallyart Italia s.r.l., da tal Sig. “Francesco S. Mazzoli”, come è dato vedere nella sottoscrizione, chiaramente leggibile, ivi apposta in calce;
2) è stato altresì prodotto in giudizio l’atto – datato 15 gennaio 2007 e firmato dal Sig. Alberto Ravagnati n.q. dichiarata di amministratore unico della Rallyart Italia s.r.l. – con cui “si delega il Sig. Francesco Saverio Mazzoli … a rappresentare il concorrente internazionale Rallyart Italia s.r.l. … nelle competizioni automobilistiche alle quali partecipa e lo si autorizza a prendere decisioni autonome in nome e per conto” della società delegante;
3) l’atto contenente i motivi di appello risulta firmato direttamente dal predetto Sig. Alberto Ravagnati, contrariamente a quanto si assume ex adverso, non già “con l’apposizione di uno scarabocchio irriconoscibile”, bensì con sottoscrizione perfettamente sovrapponibile a quella apposta in calce all’atto di delega di cui si è detto al superiore n. 2;
4) il lamentato difetto di contraddittorio, sub specie di incompleta contestazione dell’addebito davanti ai Commissari sportivi, è corollario della ritenuta insufficienza degli elementi di fatto addotti dal reclamante, ma non inficia né la piena facoltà difensiva in questa sede – che, come si è visto, è stata ampiamente esercitata – né tantomeno può comportare la regressione del processo in prime cure, non prevista in siffatta evenienza da alcuna previsione regolamentare.
Deve perciò passarsi ad esaminare l’appello nel merito.
3. – La Subaru ha contestato, in merito, la sussistenza dei fatti ascrittile dalla Rallyart.
Conformemente, come si è detto, si era pronunciato il Collegio di prime cure, sicché particolare attenzione ha dedicato questo Tribunale all’accertamento in ordine alla sussistenza del fatto per cui è causa.
In proposito, è stato sentito il Sig. Togni, sopra menzionato, il cui ricordo – insieme con l’ulteriore documentazione fotografica e videofotografica esibita in udienza dalla parte appellante – ha definitivamente convinto questo Tribunale della sussistenza del fatto storico ascritto all’equipaggio della Subaru Italia s.p.a..
Non residua, invero, alcun ragionevole dubbio circa il fatto che – pur non essendosi completamente chiarita, verosimilmente a causa della inadeguata conoscenza dei luoghi da parte di questo Tribunale, l’effettiva distanza sussistente tra il punto geografico in cui sono state scattate alcune delle foto prodotte in atti e quello ove si è dato inizio alla PS 12 – nel corso della gara di cui trattasi l’equipaggio della vettura n. 8 (Subaru) abbia attinto del
ghiaccio, sostanzialmente tritato, da un recipiente trasportato all’interno della stessa vettura ed abbia con esso riempito la presa dell’impianto di raffreddamento dell’intercooler, con l’ovvio risultato di esaltarne la capacità refrigerante.
Il Sig. Togni, avendo assistito personalmente a tale operazione, ha in questa sede dichiarato di non essere intervenuto in quanto, non essendovi stato alcun aiuto esterno all’equipaggio ed essendo stato utilizzato esclusivamente materiale trasportato all’interno dell’auto, ritenne non trattarsi di una condotta contraria al regolamento.
Accertato il fatto nella sua materialità, è ora a dirsi della sua liceità o illiceità.
4. – È stata sostenuta, da parte della Subaru, la piena liceità della condotta ascrittale, per l’eventualità che questo Collegio ne avesse ritenuta comprovata la materiale sussistenza, sulla base del rilievo che solo a partire dal 1 gennaio 2008 la normativa F.I.A., con un intervento espressamente definito di “modification” della disciplina vigente, ha stabilito che:
“con l’eccezione della refrigerazione del pilota, il trasporto e/o l’impiego di ogni agente refrigerante solido, liquido o gassoso, sia all’interno che all’esterno della vettura, è vietato in ogni momento della prova”.
Da ciò la difesa di parte appellata argomenta, a contrario, la piena liceità della condotta ascrittale, quand’anche sussistente.
Ritiene il Tribunale che, anche alla luce di detto indice normativo, vada certamente esclusa la sussumibilità del fatto nella previsione dell’art. 251, punto 2.3.11, del succitato allegato J (che, secondo la parte appellante, consentirebbe solo “lo scambio di calorie tra due fluidi” e non, invece, l’utilizzo come sostanza refrigerante del ghiaccio, perché solido).
Ciò, tuttavia, non comporta l’affermazione di liceità della condotta che si è accertato essere stata posta in essere da parte della Subaru.
Il trasporto e, a fortiori, l’uso del ghiaccio sarà di per sé vietato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, tanto all’interno che all’esterno della vettura, ed è ovvio che tale previsione non è applicabile al caso in esame perché verificatosi anteriormente a detta data.
Rileva nondimeno il Collegio – in parziale accoglimento delle argomentazioni svolte dall’appellante in via subordinata – che:
1) il ghiaccio, introdotto fino a saturazione nella presa d’aria dell’intercooler, risulta dalle foto in atti averla sostanzialmente occlusa, il che potrebbe anche solo di per sé dar luogo ad un’alterazione nel relativo funzionamento;
2) il ghiaccio, sciogliendosi e cadendo in terra come è chiaramente visibile nelle fotografie acquisite agli atti, provoca la formazione di pozzanghere potenzialmente pregiudizievoli per lo svolgimento della prova da parte dei concorrenti successivi.

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(fine parte 1)
Kop Non in Linea  
 


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Traduzione italiana a cura di: Enzo-Staff-VbulletinItalia.it
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