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a) Discussioni sportive sui rally Gruppo di discussione sul rally e sulle sue problematiche |
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30-01-08, 21:23 | #121 |
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Iscritto in data: Feb 2004
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Allora... com'è andata a finire??
----------------------------------------------------------------- SENTENZA n° 52/07
IL TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
composto da :Renato Teresi Presidente Claudio Zucchelli Componente Ermanno de Francisco Componente Giovanni Castagna Componente Avv. Francesco De Beaumont Componente Avv. Sergio Lio Componente ha pronunciato la seguente DECISIONE
nel procedimento in grado di appello n. 27/07, promosso dalla Rallyart Italia s.r.l., concorrente, avverso la decisione n. 2 del Collegio dei Commissari Sportivi nella gara “Rally del Friuli e delle Alpi Orientali” del 1 settembre 2007.FATTO
Espone l’appellante di aver presentato – in esito alla gara indicata in epigrafe, cui aveva partecipato come concorrente n. 3 – un dettagliato reclamo nei confronti del concorrente n. 8 (Subaru Italia s.p.a), assumendo che il relativo equipaggio, nei pressi della prova speciale n. 12, avesse illecitamente introdotto una notevole quantità di ghiaccio nella feritoia del dispositivo di raffreddamento dell’intercooler, provocandone l’occlusionenonché la parziale ricaduta di acqua sull’asfalto quale effetto dello scioglimento del ghiaccio tritato, e deducendo che in tal modo sarebbe stata operata un’alterazione non consentita delle prestazioni del veicolo della Subaru. Il reclamo veniva tuttavia respinto dal Collegio dei Commissari Sportivi, per “mancanza di prove ufficiali del fatto”. Avverso siffatta decisione reiettiva è stato proposto l’odierno appello, supportato anche da ulteriori elementi di fatto e nuova documentazione fotografica; viene perciò chiesto l’accoglimento del gravame, con i conseguenti provvedimenti sanzionatori del concorrente appellato anche quanto alla classifica di gara. Nel giudizio si è costituita la Subaru Italia s.p.a., la quale ha sollevato una serie di eccezioni sia in rito sia in merito. Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed è stato sentito da questo T.N.A., quale testimone di quanto occorso, il Sig. Gian Giacomo Togni, giudice di fatto nella gara in contestazione. Quindi il Tribunale ha riservato di pronunciare la presente sentenza. DIRITTO
1. – L’odierno appello è ritualmente ammissibile in quanto accompagnato dalprescritto deposito cauzionale, ed altresì essendo state tempestivamente proposte le motivazioni a sostegno del gravame. 2. – Infondate, invece, si appalesano le eccezioni di rito proposte dall’appellata. Ciò è a dirsi, in particolare, quanto alla dedotta insussistenza di poteri in capo al soggetto che ebbe a presentare l’originario reclamo – disatteso in sede di gara e qui riproposto – stante che, viceversa: 1) il reclamo è firmato “as for delegation” per la Rallyart Italia s.r.l., da tal Sig. “Francesco S. Mazzoli”, come è dato vedere nella sottoscrizione, chiaramente leggibile, ivi apposta in calce; 2) è stato altresì prodotto in giudizio l’atto – datato 15 gennaio 2007 e firmato dal Sig. Alberto Ravagnati n.q. dichiarata di amministratore unico della Rallyart Italia s.r.l. – con cui “si delega il Sig. Francesco Saverio Mazzoli … a rappresentare il concorrente internazionale Rallyart Italia s.r.l. … nelle competizioni automobilistiche alle quali partecipa e lo si autorizza a prendere decisioni autonome in nome e per conto” della società delegante; 3) l’atto contenente i motivi di appello risulta firmato direttamente dal predetto Sig. Alberto Ravagnati, contrariamente a quanto si assume ex adverso, non già “con l’apposizione di uno scarabocchio irriconoscibile”, bensì con sottoscrizione perfettamente sovrapponibile a quella apposta in calce all’atto di delega di cui si è detto al superiore n. 2; 4) il lamentato difetto di contraddittorio, sub specie di incompleta contestazione dell’addebito davanti ai Commissari sportivi, è corollario della ritenuta insufficienza degli elementi di fatto addotti dal reclamante, ma non inficia né la piena facoltà difensiva in questa sede – che, come si è visto, è stata ampiamente esercitata – né tantomeno può comportare la regressione del processo in prime cure, non prevista in siffatta evenienza da alcuna previsione regolamentare. Deve perciò passarsi ad esaminare l’appello nel merito. 3. – La Subaru ha contestato, in merito, la sussistenza dei fatti ascrittile dalla Rallyart. Conformemente, come si è detto, si era pronunciato il Collegio di prime cure, sicché particolare attenzione ha dedicato questo Tribunale all’accertamento in ordine alla sussistenza del fatto per cui è causa. In proposito, è stato sentito il Sig. Togni, sopra menzionato, il cui ricordo – insieme con l’ulteriore documentazione fotografica e videofotografica esibita in udienza dalla parte appellante – ha definitivamente convinto questo Tribunale della sussistenza del fatto storico ascritto all’equipaggio della Subaru Italia s.p.a.. Non residua, invero, alcun ragionevole dubbio circa il fatto che – pur non essendosi completamente chiarita, verosimilmente a causa della inadeguata conoscenza dei luoghi da parte di questo Tribunale, l’effettiva distanza sussistente tra il punto geografico in cui sono state scattate alcune delle foto prodotte in atti e quello ove si è dato inizio alla PS 12 – nel corso della gara di cui trattasi l’equipaggio della vettura n. 8 (Subaru) abbia attinto del ghiaccio, sostanzialmente tritato, da un recipiente trasportato all’interno della stessa vettura ed abbia con esso riempito la presa dell’impianto di raffreddamento dell’intercooler, con l’ovvio risultato di esaltarne la capacità refrigerante. Il Sig. Togni, avendo assistito personalmente a tale operazione, ha in questa sede dichiarato di non essere intervenuto in quanto, non essendovi stato alcun aiuto esterno all’equipaggio ed essendo stato utilizzato esclusivamente materiale trasportato all’interno dell’auto, ritenne non trattarsi di una condotta contraria al regolamento. Accertato il fatto nella sua materialità, è ora a dirsi della sua liceità o illiceità. 4. – È stata sostenuta, da parte della Subaru, la piena liceità della condotta ascrittale, per l’eventualità che questo Collegio ne avesse ritenuta comprovata la materiale sussistenza, sulla base del rilievo che solo a partire dal 1 gennaio 2008 la normativa F.I.A., con un intervento espressamente definito di “modification” della disciplina vigente, ha stabilito che: “con l’eccezione della refrigerazione del pilota, il trasporto e/o l’impiego di ogni agente refrigerante solido, liquido o gassoso, sia all’interno che all’esterno della vettura, è vietato in ogni momento della prova”. Da ciò la difesa di parte appellata argomenta, a contrario, la piena liceità della condotta ascrittale, quand’anche sussistente. Ritiene il Tribunale che, anche alla luce di detto indice normativo, vada certamente esclusa la sussumibilità del fatto nella previsione dell’art. 251, punto 2.3.11, del succitato allegato J (che, secondo la parte appellante, consentirebbe solo “lo scambio di calorie tra due fluidi” e non, invece, l’utilizzo come sostanza refrigerante del ghiaccio, perché solido). Ciò, tuttavia, non comporta l’affermazione di liceità della condotta che si è accertato essere stata posta in essere da parte della Subaru. Il trasporto e, a fortiori, l’uso del ghiaccio sarà di per sé vietato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, tanto all’interno che all’esterno della vettura, ed è ovvio che tale previsione non è applicabile al caso in esame perché verificatosi anteriormente a detta data. Rileva nondimeno il Collegio – in parziale accoglimento delle argomentazioni svolte dall’appellante in via subordinata – che: 1) il ghiaccio, introdotto fino a saturazione nella presa d’aria dell’intercooler, risulta dalle foto in atti averla sostanzialmente occlusa, il che potrebbe anche solo di per sé dar luogo ad un’alterazione nel relativo funzionamento; 2) il ghiaccio, sciogliendosi e cadendo in terra come è chiaramente visibile nelle fotografie acquisite agli atti, provoca la formazione di pozzanghere potenzialmente pregiudizievoli per lo svolgimento della prova da parte dei concorrenti successivi. ---------------------------------- (fine parte 1) |
30-01-08, 21:26 | #122 |
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(Parte 2)
---------------------------------- Indipendentemente dal carattere innovativo della norma del nuovo art. 12 del cit. art. 252 – che è sufficientemente dimostrato dall’espressa previsione di una data futura, quella del 1 gennaio 2008, per la sua entrata in vigore – non può negarsi che essa sia andata a sanzionare una condotta comunque oggettivamente antisportiva. Non può infatti revocarsi in dubbio che la condotta posta in essere dalla Subaru, sebbene fino a oggi non espressamente proibita dal regolamento e perciò da molti ritenuta lecita (sintomatica, in proposito, risulta l’opinione del Sig. Togni, di cui si è già detto), alterando non solo la condizione del veicolo durante la gara, ma altresì lo stato della strada dietro di esso su cui dovranno correre poi gli ulteriori concorrenti, sia stata quantomeno irriguardosa nei confronti di questi ultimi e perciò, in ultima analisi, sportivamente scorretta. La mera scorrettezza sportiva – categoria ben più ampia di quanto espressamente contemplato e tassativamente vietato da specifiche disposizioni regolamentari – non è sanzionabile ai sensi dell’art. 162 del R.N.S. (che contempla solo la “inosservanza dei regolamenti” e la “violazione del regolamento antidoping”), ma per espressa previsione del successivo art. 163 consente egualmente l’irrogazione della minima sanzione disciplinare consistente nell’ammonizione. Quest’ultima, infatti, può essere inflitta, oltre che “per comportamento non regolamentare” – ai sensi della lett. A), prima alinea, del cit. art. 162 – anche “per comportamento … antisportivo o irriguardoso”. Tale va qualificato quello posto in essere dalla Subaru mediante l’inserzione di ghiaccio a saturazione della presa d’aria dell’intercooler, altresì provocandone la copiosa caduta sulla strada in pozzanghere miste di acqua e ghiaccio. La minima sanzione irrogata appare compatibile con il ragionevole dubbio che il concorrente sanzionato potesse aver avuto, circa la piena liceità della condotta posta in essere; dubbio che viene però meno – indipendentemente dall’entrata in vigore della nuova previsione dal 1 gennaio 2008 – per effetto della presente decisione. Sicché all’ammonizione va accompagnato l’avvertimento di non ricadere in fatti illeciti della stessa specie, ai sensi dello stesso art. 163. In conclusione, il Collegio – in parziale accoglimento del gravame – stima equo applicare all’appellata la sanzione dell’ammonizione con diffida. Va conseguentemente ordinata la restituzione della cauzione all’appellante. P.Q.M.
il Tribunale nazionale d’appello, definitivamente pronunziando, così provvede: accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto, in riforma della decisione dei Commissari sportivi, applica alla Subaru Italia s.p.a. la sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida; ordina la restituzione della cauzione all’appellante; manda alla C.S.A.I. per l’adozione di ogni conseguenziale provvedimento. Così deciso in Roma il 21 Novembre 2007. IL PRESIDENTE DEL T.N.A. (dr. Renato TERESI) L’ESTENSORE (Con. Ermanno de FRANCISCO) Pubblicata mediante deposito in Segreteria il _____________ Il Segretario del T.N.A. (dr. Salvatore ZEDDE) ------------------------------------------------------------------------ http://www.csai.aci.it/csaiCms/Virtu...=10783&rif=DOC |
30-01-08, 21:54 | #123 |
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per favore, se potete, evitate il copia & incolla per testi così lunghi, il forum è già abbastanza intasato. E' sufficiente il link, che in questo caso era:
http://www.csai.aci.it/csaiCms/Virtu...=10783&rif=DOC
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31-01-08, 09:41 | #124 |
Senior Member
Iscritto in data: Sep 2006
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Cari maschi avvezzi a "scaricare" la vostra tensione ad inizio speciale, d'ora in poi state attenti chè bagnare la sede stradale viene considerato comportamento anti sportivo e rischiate l'ammonizione con diffida.... uomo avvisato mezzo salvato!!
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31-01-08, 10:43 | #125 | |
Messaggi: n/a
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Da TuttoRally+ di febbraio 2008
Quote:
Non entro nel merito ma, se non sbaglio, cito testualmente dal sito di TR+ Mitsubishi batte Subaru... in Tribunale [..] Ultima Modifica di Claudio : 31-01-08 11:30. |
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31-01-08, 11:13 | #126 |
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Iscritto in data: Jan 2005
Messaggi: 180
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Ognuno ha le sue opinioni e su questo forum, bene o male, riusciamo ad esporle tutti. Le tue battaglie personali Marco è giusto che tu le porti avanti su Tuttorally, uno è libero di leggerti o meno. Riportale sul forum lo trovo scorretto, significa sottolinearle senza che nessuno te le chieda. Le citazioni vengono fuori naturalmente nel forum, non forzatamente, altrimenti è faziosità.
Rispetto il tuo lavoro di giornalista anche se non sempre condivido le tue battaglie ma per favore, almeno questa è la mia opinione, non facciamo diventare di parte anche questo forum. Buon lavoro |
31-01-08, 11:33 | #127 |
Administrator
Iscritto in data: Aug 1999
Messaggi: 5,468
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Marcocar, rispetto la tua opinione naturalmente, ma non trovo corretto riportare le tue inchieste ed i tuoi articoli sul forum. Corretto parlarne per gli utenti, come sta avvenendo in questo ed in altri topic.
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Amministratore di Rallylink Bulletin Board |
31-01-08, 11:52 | #128 | |
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Quote:
Acidità di stomaco, caro Luigi? Io non sono un guerriero che fa battaglie. Sono un semplice cronista. E TuttoRally+ non è un'arma da guerra. Non lo è mai stata. Rallylink è un forum pubblico, dove tutti, nel rispetto degli altri (che significa non OFFENDERE e rispettare i PARERI), posso intervenire. È più scorretto quello che dici tu e non quello che scrivo io. Mi limito a descrivere le vostre gesta di piloti o di altro genere. E quando succedono cose strane anche quelle. Sarà mica colpa mia se c'è gente che fa certe cose? O vorresti dirmi che farei meglio a tapparmi la bocca perché a volte scrivo su argomenti scomodi? E poi scusa, se proprio non vuoi leggermi puoi evitare anche di farlo anche sul forum. Non c'è bisogno di rispondere.... Infine, la faziosità appartiene a chi cerca di arrampicarsi sugli specchi. Ciao |
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31-01-08, 11:57 | #129 |
Senior Member
Iscritto in data: Sep 2006
Messaggi: 1,206
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hai dimenticato l'art. 21 della Costituzione o lo tieni come argomento da gran finale d'effetto???
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31-01-08, 12:09 | #130 | |
Messaggi: n/a
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Quote:
Oh... la nostra cara avvocatessa-copilota... ma in tribunale non vai mai? Comunque come veggente non vai alla grande. Non mi riferivo solo all'articolo 21 della Carta Costituzionale.... ------------------- La libertà d'informazione e di critica è un diritto fondamentale del giornalista, sancita dalla Costituzione e regolata dalla legge n. 69 del 1963. ------------------- In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero..... ------------------- La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. ------------------- Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. ------------------- La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. ------------------- Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato. Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica. Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza. Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti. Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione. Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale. Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose. Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone. ------------------- Ma qui sul forum scrivevo come appassionato e lettore di riviste del settore..... Saluti a tutte le serpi malpensanti.... E ovviamente non mi riferisco a te..... |
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31-01-08, 12:42 | #131 |
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Comunicato stampa finale
Questo e' il comunicato stampa di Subaru Italia, successivo alla pubblicazione della SENTENZA ULTIMA E DEFINITIVA pronunciata dal T.N.A. relativa all'appello n. 27/7 che conferma anche la classifica finale della gara friulana, fino a tale data sub-judice.
Saluti Sghed SUBARU ITALIA Sentenza TNA N. 52/07 relativa al procedimento in grado di appello n.27/7 E' terminato con una nota di biasimo prununciata dalla CSAI l' "Appello" sulle modalita' di utilizzo del ghiaccio quale elemento di auto-assistenza usato dai nostri piloti nel corso del recente Rally delle Alpi Orientali . Richiamando "all'ordine" il Concorrente Subaru Italia, non per la questione tecnica, regolamentata ufficialmente dalla FIA dall'1.01.2008 , ma per la scorrettezza di tale gesto , il TNA ha sentenziato che il formarsi al suolo di pozzanghere, frutto dallo scioglimento del solido utilizzato dai piloti, sia stato pregiudizievole per quegli equipaggi che sono successivamente transitati su tali pozze d'acqua . Ritenendo il fatto "antisportivo", il Collegio giudicante ha cosi' ammonito Subaru Italia, nel suo ruolo di Concorrente, con l'ulteriore l'avvertimento a non ricadere, in futuro, in fatti della stessa specie. Trento, 23 gennaio 2008 Ultima Modifica di SGHED : 31-01-08 12:47. |
31-01-08, 12:47 | #132 | |
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Quote:
Claudio mi hai censurato. È una cosa gravissima, lo sai? Ma tu sei iscritto all'ordine? Di quale regione? Visto che Subaru ha replicato, ti prego di non toccare la cronaca del fatto. La metto lì da appassionato. Mitsubishi batte Subaru... in Tribunale Ecco la cronaca di una sconfitta annunciata: Subaru Italia è stata condannata per antisportività nonostante il trasporto e l’utilizzo del ghiaccio tritato per raffreddare l’intercooler non fosse esplicitamente vietato in nessun codice sportivo. Né in quello Fia né in quello Csai. Almeno fino al 31 dicembre scorso. Il ricorso in appello presentato da Mitsubishi RalliArt Italia nei primi giorni di settembre, per le “gelide” scorrettezze dei subaristi avvenute ripetutamente nel corso dell’anno e sfociate in un pesante reclamo al termine dell’Alpi Orientali, è giunto al culmine del suo cammino. Peggio di così ad Alberto Zambelli e a Max Sghedoni non poteva andare. Anzi, poteva anche andargli peggio. Il Tribunale nazionale d’appello, che ha dato ragione a Mitsubishi, non ha più il potere di modificare le classifiche di gara. Neppure di fronte a vicende clamorose come questa. Può farlo solo la federazione sportiva, che mercoledì 23 gennaio a TR+ ha anticipato: «la classifica dell’Alpi Orientali 2007 sarà presto modificata». Questo il nuovo podio della gara friulana: Basso-Dotta, Rossetti-Chiarcossi, Cantamessa-Capolongo. La sorte di Aghini-Cerrai ancora non si conosce. Il rischio è l’esclusione dalla gara. La sentenza è datata 21 novembre 2007, ma è stata pubblicata solo il 18 gennaio 2008. Cinque paginette scarse che parlano chiaro, nonostante il burocratichese asburgico usato per redigere il documento. La squadra delle Pleiadi ha avuto una condotta «sportivamente scorretta», oltre che «irriguardosa nei confronti degli altri partecipanti». E su questo nessuno ha mai avuto dubbi. A cominciare dal giudice di fatto e testimone Gian Giacomo Togni. |
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31-01-08, 13:20 | #133 |
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Iscritto in data: Aug 1999
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Dispiace chiudere un topic di discussione, ma non voglio "liti" personali.
Un'ultima cosa Marco, il nostro forum di discussione non è giornalistico, quindi non c'è nessuna "censura" ma solo delle regole che, iscrivendoti, accetti implicitamente.
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